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Lo studio tecnico associato Poma nasce nel 1987 ed è composto dai Geometri: Doriano Poma classe 1963 iscritto all'albo geometri della Provincia di Torino al numero 6064 Marino Poma classe 1965 iscritto all'albo geometri della Provincia di Torino al numero 6797 I Servizi offerti sono sinteticamente i seguenti: - Visure catastali, accatastamenti, verifiche e correzione errori
- Lavori per enti pubblici e privati:
- Progettazione civile e industriale, servizi a rete, arredo urbano
- Certificazione energetica edifici
- Bioedilizia e pratiche rivolte al risparmio energetico
- Cartografia e pratiche catastali in genere
- Misurazioni topografiche, Sistemi Gis, cartografia tematica, rilevazione sul territorio con strumentazione avanzata, riconfinamenti
- Ricerche storiche e archivistiche su patrimoni immobiliari
- Valutazioni immobiliari e stati di consistenza
- Consulenza per Enti pubblici in materia di edilizia privata, edilizia pubblica, censimento unità immobiliari, tributi (ICI, Tarsu ecc.)
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Catasto a posto prima dell'atto |
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Corrispondenza delle planimetrie catastali con lo stato di fatto prima di andare dal Notaio
Il Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ha portato alcune modifiche sostanziali al contenuto degli atti notarili ipotecari e di compravendita. Le novità coinvolgono tutti gli atti che abbiamo per oggetto sia fabbricati che terreni. Per tutti questi atti il notaio deve individuare gli intestatari al Catasto e verificare che corrispondano con i Registri Immobiliari. In aggiunta, per gli atti che riguardano Unità Immobiliari Urbane, deve riportare il riferimento alle planimetrie catastali depositate in catasto ed una dichiarazione, da parte degli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. In sostanza dal 1° luglio non si possono più vendere case che non corrispondano con la planimetria catastale. La circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 specifica che in effetti non tutte le modifiche sono sostanziali e necessariamente invalidanti l'atto notarile. Si riporta ad esempio il caso dello spostamento di una porta o di un tremezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. In questo caso si potrà tranquillamente dichiarare in atto LA CORRISPONDENZA della planimetria catastale. Si vedano di seguito le due circolari esplicative per un maggiore approfondimento: Circolare Agenzia Territorio n. 2/2010 Circolare Agenzia Territorio n. 3/2010 |
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Accertamenti fabbricati catasto - Costi |
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Determinazione 29 settembre 2009 L'agenzia del territorio ha pubblicato la determinazione di cui all'oggetto, che riguarda gli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di accatastamento o di variazione degli immobili. A questi costi bisogna aggiungere sanzioni, tributi e interessi moratori. E poi dicono che i professionisti sono cari... |
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Agevolazioni fiscali ristrutturazioni |
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L’art.2, comma 15, della Legge Finanziaria 2009 (L: 22 dicembre 2008 n.203), ha prorogato, sino al 31 dicembre 2011: - la detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.
L’ANCE (Associazione Nazione dei Costruttori Edili) ha pubblicato la nuova edizione, aggiornata a marzo 2009, della «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie». La guida, rivista con i chiarimenti ministeriali forniti nel corso dell’ultimo anno, illustra le tipologie di interventi per i quali è possibile fruire dell’agevolazione, gli adempimenti necessari per l’accesso alla detrazione.
Le agevolazioni spettano a condizione che: - gli interventi di recupero, da realizzare sull’intero fabbricato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
- il rogito per l’acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2012.
In appendice alla guida sono riportate le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le disposizioni normative in materia. Clicca qui per scaricare la guida fonte: sito www.ance.it download: sito www.acca.it sezione biblus-net |
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La Regione Piemonte ha finalmente emanato una legge che fa ritornare nelle mani dei Comuni la gestione del territorio. Con la legge regionale 32 del 1 dicembre 2008 FINALMENTE i Comuni del Piemonte hanno la subdelega pressochè totale per quanto riguarda le autorizzazioni relative al vincolo ambientale (ex Galasso). Rimangono fuor dalla subdelega gli interventi seguenti, di un certo rilievo, i quali devono passare al vaglio degli uffici comunali: a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati; c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco; e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri; g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.
I comuni, i professionisti ed i privati chiedevano da tempo l'allargamento delle competenze comunali. I tempi biblici degli uffici regionali, portavano pratiche relativamente semplici a superare i sei/otto mesi prima di concludere i vari iter di approvazione. Un plauso alla Giunta Regionale del Piemonte LINK AL TESTO DI LEGGE
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Fabbricati ex rurali - accertamento |
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Agenzia del Territorio Preavviso di accertamento Al link di fondo articolo ho inserito il primo "Preavviso di accertamento", spedito in seguito alla pubblicazione degli elenchi "Fabbricati ex rurali" e "Fabbricati non dichiarati" e pervenuto in ufficio. L'agenzia del Territorio pare abbia intenzione di fare sul serio e chi non si è messo in regola è avvertito. Dall'allegato si può vedere però che viene dato un tempo limite entro il quale provvedere (forse tutto questo personale a disposizione per fare gli accertamenti non ce l'anno). Quindi coloro che si immaginavano tecnici catastali piombare nelle case e nei fabbricati non accatastati per provvedere d'ufficio possono stare tranquilli. L'AdT, prima di provvedere, AVVERTE!. Per lo meno con un preavviso adeguato: da lettera spedita il 24 settembre 2008 si ha tempo sino al 06/04/2009 per accatastare. Non è ben chiaro il meccanismo delle sanzioni ma è presumibile che sia proporzionato al minimo di € 258, a seconda del tempo trascorso dalla scadenza precedente. In aggiunta noi possiamo, con il modello allegato, a segnalare il professionista incaricato e se il fabbricato rientra nella fattispecie per la quale non è richiesto l'accatastamento. Preavviso di Accertamento |
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Fabbricati non accatastati - Aggiornamento |
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Per fortuna la scadenza per i fabbricati non accatastati e per gli ex rurali è stata prorogata (di poco). Sul sito Pregeo è disponibile al link seguente il testo del disegno di legge approvato al Senato: http://www.pregeo.it/2013.pdf In sostanza la proroga si concretizza nel modo seguente: per i fabbricati non dichiarati e fabbricati rex rurali abbiamo tempo 7 mesi dalla data di pubblicazione nell'elenco in cui l'immobile risulta incluso (verificare per ogni Comune la data di pubblicazione dell'elenco). se i fabbricati rurali non sono ancora ancora inclusi in alcun elenco ma sono venuti meno i requisiti di ruralità abbiamo tempo fino al 31/10/2008 per effettuare l'accatastamento. In ogni caso l'Agenzia del Territorio, passati i termini di cui sopra, procederà a individuare chi non ha ancora provveduto e lo convochèrà (con lettera raccomandata si presume) per un sopralluogo sul posto e verificare le intenzioni del soggetto. A questo punto le strade saranno quelle consuete: o si provvede autonomamente o procederà il catasto d'ufficio (con onorario, spese e sanzioni a carico della proprietà, ovviamente!!) |
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Fabbricati ex rurali - proroga |
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Non è proprio una proroga ma... Per quelli che hanno ancora molti fabbricati censiti al catasto terreni, ed inseriti negli elenchi dei fabbricati ex rurali e/o non accatastati si presenta una novità. Sul sito dell'agenzia del territorio si spiega che conviene accatastare gli immobili anche dopo la scadenza dei termini, per evitare sanzioni e spese aggiuntive. E' sufficiente dare incarico ad un professionista e comunicarlo all'AdT competente in modo che loro non mettano in moto i meccanismi di accatastamento d'ufficio, che secondo le nostre stime, sono decisamente più gravosi che non un lavoro eseguito da un professionista. Dal sito dell'Agenzia del Territorio: link: http://www.agenziaterritorio.it/?id=2110#vantaggi Vantaggi dell'adempimento spontaneo anche dopo la scadenza dei terminiÈ possibile provvedere all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato con l’elenco nel quale è indicata la particella di terreno in cui ricade il proprio fabbricato) concessi dalla normativa per provvedere all’adempimento spontaneo. I soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi in regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione formale all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale ) competente , specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all’iscrizione in catasto. Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, come previsto dalla normativa. Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo la decorrenza dei 7 mesi. Si evita, infatti, la maggiorazioni dei costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia. |
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La "manovra d'estate" manda in soffitta gli elenchi clienti e fornitori e soprattutto ADDIO CONTO CORRENTE DEDICATO E PAGAMENTI CON STRUMENTI TRACCIABILI TIPO ASSEGNI , BONIFICI, BANCOMAT, CARTE DI CREDITO Dal sito del Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate : http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=30702&giornale=30715 Gli elenchi clienti e fornitori, rispolverati nel 2006 dal decreto “Visco-Bersani”, tornano in soffitta. Addio anche alla tracciabilità dei compensi per i professionisti, che non saranno più obbligati a tenere un conto corrente “dedicato”, anche se non in via esclusiva, all’attività dello studio, e potranno incassare le loro parcelle anche in contanti e non più solo tramite bonifico o strumenti elettronici. Limiti meno stringenti all’uso del contante e degli assegni senza la clausola “non trasferibile”: il paletto viene innalzato da 5.000 a 12.500 euro. Sono alcune delle novità contenute nella “manovra d’estate” entrata ieri in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto vengono inoltre fissati nuovi termini per la pubblicazione degli studi di settore, che, a partire dal 2009, dovrà avvenire entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Clienti e fornitori, ritorno al passato Sarà solo un ricordo, dunque, l’obbligo di predisporre e inviare all’agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti e dei fornitori. L’adempimento, soppresso nel 1994 (Dl 357/94) e reintrodotto nel 2006 dal “Visco-Bersani” (Dl 223/2006), viene infatti cancellato dall’articolo 33 del decreto legge di manovra. La norma imponeva a imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia di predisporre l’elenco dei soggetti nei cui confronti, nel corso dell’anno, avevano emesso fatture e quello dei titolari di partita Iva da cui avevano effettuato acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Gli elenchi, che dovevano riportare codice fiscale e partita Iva di ciascun soggetto, importo delle operazioni effettuate e della relativa imposta, ed eventuali note di variazione, andavano trasmessi, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti abilitati, entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, pena l’applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro; uguale sanzione era prevista nei casi di invio con dati incompleti o non veritieri.
Il pagamento al professionista perde il conto Stop alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività. Via libera, invece, ai contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l’obbligo introdotto dal Dl “Visco-Bersani” di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale. Le disposizioni ora abrogate, contenute nell’articolo 35 (commi 12 e 12-bis) del Dl 223/2006, fissavano un tetto a 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 di questo mese.
Meno limiti alla circolazione di contanti e assegni liberi Più che raddoppiato, da 5.000 a 12.500, il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili. Identica sorte per il limite di assegni bancari e postali in forma libera: fissato a 5.000 euro dal Dlgs 231/2007, sale ora a 12.500. Ciò vuol dire che solo i titoli di credito di importo pari o superiore a tale cifra dovranno recare clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Per gli assegni in forma libera, inoltre, cade l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro. A quota 12.500 euro, contro gli attuali 5.000, anche il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Gli studi di settore trovano l’anticipo Pubblicazione anticipata, infine, per gli studi di settore. L’articolo del decreto che manda in pensione gli elenchi clienti e fornitori contiene infatti anche una modifica al regolamento che detta tempi e modalità di applicazione degli studi (Dpr 195/99). In particolare, è stabilito che per quest’anno essi dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre, mentre a regime dall’anno prossimo dovranno trovare l’ufficialità entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Finora, gli studi potevano essere pubblicati in extremis anche fino al 31 marzo dell’anno successivo. |
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